L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello presentata da una società che intende sottoscrivere un accordo sindacale di secondo livello ovvero adottare un regolamento aziendale avente ad oggetto il trattamento economico e normativo dei propri lavoratori e dei dipendenti di società appartenenti al medesimo Gruppo che svolgono la loro attività con le modalità del lavoro agile (cosiddetto "smart working"), nell'ottica di potenziare il ricorso a tale strumento.
La società istante ritiene di dover tenere indenni i dipendenti dalle spese che si troveranno a sostenere per ragioni lavorative quando opereranno presso la propria abitazione e, di conseguenza, intende concedere ad ogni dipendente una somma a titolo di rimborso delle spese delle quali il lavoratore si deve far carico per poter svolgere la propria attività lavorativa secondo le modalità del lavoro agile anziché presso i locali dell'azienda.
In base all'analisi condotta, in cui risulta evidenziato, per ogni "tipologia di spesa", il "risparmio giornaliero per la società" e il "costo giornaliero per dipendente in smart working", stimato, la società datrice di lavoro è giunta alla conclusione che un adeguato un rimborso debba ammontate ad euro 0,50 per ogni giorno di lavoro in smart working. Tale importo è stato calcolato prendendo in considerazione il consumo di energia elettrica per l'utilizzo di un computer e di una lampada e i costi per l'utilizzo dei servizi igienici (acqua e materiale di consumo), nonché, nel periodo invernale, per l’utilizzo di un sistema di riscaldamento per un'ora al giorno da parte del dipendente in smart working.
Il quesito su cui la società chiede il parere dell’Amministrazione finanziaria è se le somme corrisposte a titolo di rimborso ai propri dipendenti in smart working possano essere escluse dal reddito di lavoro dipendente.
Secondo il c.d. principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Ne discende, in linea generale, che tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente.
Tuttavia, il concetto della onnicomprensività di reddito di lavoro dipendente è stato approfondito nella risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E, nella quale è stato chiarito che non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore e che non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
Circa la modalità di determinazione dell'ammontare della spesa rimborsata, nella risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E, è stato affermato che qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Nella fattispecie in esame il criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working, in sostanza, si basa su parametri diretti ad individuare costi risparmiati dalla società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente.
Alla luce delle predette considerazioni, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. risposta n. 314 del 30 aprile 2021, ritiene che la quota di costi rimborsati al dipendente possa considerarsi riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e che, pertanto, le somme erogate dalla società al fine di rimborsare il dipendente dei costi sostenuti attraverso le modalità rappresentate non siano imponibili ai fini IRPEF.